Descrizione estesa
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA AI CENTRI ESTIVI ANNO 2024
Con il presente bando l’Amministrazione comunale intende sostenere le famiglie residenti nel Comune di Gaiarine con minori frequentanti nel periodo giugno-settembre 2024 centri estivi ubicati nel territorio comunale. L’intervento è finanziato con il Fondo per le Politiche della Famiglia della Presidenza del consiglio dei ministri. La misura è destinata ai comuni per le attività socio-educative a favore dei minori anno 2024 come previsto da Decreto Ministeriale 26 Luglio 2024 finalizzato al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.
ART. 1 - REQUISITI PER FARE DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO
Possono presentare domanda di richiesta del contributo le famiglie:
- con minori tra i 3 e i 17 anni;
- residenti nel territorio comunale di Gaiarine, con minori che nel periodo giugno-settembre 2024 hanno frequentato i centri estivi ubicati nel territorio comunale. La residenza nel Comune di Gaiarine, sia del minore che del richiedente, è necessaria al momento della presentazione della domanda e per tutto il periodo di frequenza dei Centri Estivi. In caso di cambio di residenza farà fede la data di iscrizione o cancellazione presso l’Anagrafe del Comune di Gaiarine;
- in possesso dell’attestazione ISEE 2024 ordinario in corso di validità, di importo pari o inferiore a € 30.000,00; il/la minore per il/la quale si richiede il contributo deve essere inserito/a nel nucleo familiare dichiarato nell’attestazione ISEE presentata dal richiedente;
- potranno essere ammessi al contributo bambini/e e ragazzi/e con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992, di età compresa tra i 3 e i 17 anni indipendente dal valore dell’attestazione ISEE delle famiglie. Il/la minore deve però essere inserito/a nel nucleo familiare del/della richiedente dichiarato all’Anagrafe.
- il/la a richiedente che compila e sottoscrive la domanda deve essere genitore o tutore ovvero soggetto esercente la responsabilità genitoriale del/della minore per il/la quale viene chiesta l’ammissione al contributo.
ART. 2 - CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO
L’ammissione al contributo può essere richiesta per il rimborso parziale della spesa sostenuta per la frequenza dei centri estivi nel periodo da giugno a settembre 2024.
Le fasce di contribuzione, in relazione al valore ISEE, sono le seguenti:
VALORE ISEE 2024 / CONTRIBUZIONE
- € 0 – 10.000,00 / fino al 50% della spesa sostenuta per la frequenza centri estivi;
- € 10.001,00 – 20.000,00 / fino al 40% della spesa sostenuta per la frequenza centri estivi;
- € 20.001,00 – 30.000,00 fino al 30% della spesa sostenuta per la frequenza centri estivi;
Il contributo, il cui valore è calcolato in percentuale (secondo i criteri sopra riportati) utilizzando come base la spesa effettivamente sostenuta e documentata. Sono esclusi dal calcolo le imposte di bollo e altri oneri accessori. L’importo massimo del contributo è pari ad € 250,00 per ogni minore iscritto ad attività o centro estivo, comprovata dall’attestazione di pagamento ovvero mediante ricevuta e/o fattura.
L’erogazione del contributo avverrà tramite accredito sul c/c bancario o postale riferito all’IBAN fornito nella domanda.
I contributi verranno erogati sulla scorta delle risorse disponibili. Qualora l’importo complessivo delle richieste accolte ecceda l’importo dello stanziamento, i contributi spettanti a ciascun beneficiario verranno ricalcolati nell’importo, tenuto conto della graduatoria stilata sulla base dei criteri individuati all’art. 4 e comunque fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
ART. 3 - MODALITÀ E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il modulo di domanda è scaricabile dal sito www.comune.gaiarine.tv.it o ritirabile presso l’Ufficio Protocollo-URP dell’Ente, e, compilato e sottoscritto, dev’essere presentato TASSATIVAMENTE ENTRO E NON OLTRE IL 30 NOVEMBRE 2024 secondo una delle seguenti modalità:
- a mano: presso l’Ufficio Protocollo in Piazza Vittorio Emanuele II, 9 – Gaiarine (TV) durante gli orari di apertura al pubblico dello stesso;
- via mail all’indirizzo: biblioteca@comune.gaiarine.tv.it
Per richiedere il contributo dovrà essere presentata per ciascun bambino/a o ragazzo/a tutta la seguente documentazione a pena di esclusione della richiesta e conseguente predita del beneficio:
- modulo con domanda di contributo debitamente compilata e sottoscritta, scaricabile presso la pagina dedicata del sito dell’Ente;
- copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità del richiedente e del minore per cui si effettua la domanda (per i minori in affido è richiesta copia di provvedimento del Giudice Tutelare);
- copia dell’attestazione ISEE 2024 ordinario in corso di validità, di importo pari o inferiore a € 30.000,00 e che non presenti difformità/irregolarità;
- copia delle ricevute di pagamento e fatture/attestazioni comprovanti l’effettivo sostenimento della spesa dichiarata nel modulo.
La ricevuta o fattura deve riportare i seguenti elementi:
- l’intestazione dell’ente gestore,
- la data,
- il numero,
- la firma del responsabile/legale rappresentante e, eventualmente, il timbro del centro estivo
- deve essere intestata al/alla richiedente che presenta la domanda
- presentare l’indicazione del nominativo del minore per il quale è emesso il documento. Questo dovrà coincidere con il minore per il quale è richiesto il contributo.
La mancanza o carenza delle informazioni indicanti e/o i dati e documenti comprovanti il sostenimento della spesa comportano l’automatico rigetto della richiesta e la decadenza del beneficio;
- (eventuale) copia del documento attestante la disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992.
La domanda si considera individuale per ciascun bambino. Nel caso in cui un richiedente voglia procedere con l’inoltro della domanda per più minori iscritti ai centri estivi, dovrà presentare una domanda separata per ciascuno di essi.
Per ciascun bambino è possibile presentare 1 sola domanda di contributo.
ART. 4 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
Completata la raccolta delle domande entro i termini perentori sopra indicati, si procederà con la fase istruttoria con la verifica e la valutazione della documentazione presentata da ciascun richiedente.
Risulteranno assegnatari del contributo i richiedenti utilmente collocati in graduatoria fino all’esaurimento dell’ammontare complessivo delle risorse stanziate, tenuto conto di quanto indicato all’art. 3 del presente bando, e sulla base dei seguenti criteri:
- precedenza alle domande presentate da famiglie con minori con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992. In caso di più domande presentante da famiglie con minori con disabilità certificata per come sopra richiamata, sarà data precedenza al richiedente con ISEE 2024 inferiore.
- ordine crescente di ISEE 2024 partendo dal valore più basso. A parità di valore ISEE sarà verificato l’ordine di presentazione della domanda e farà fede la data e il numero di protocollo;
- le domande dei nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di Inclusione” di cui Istituito con il D.L. 48/2023, poi convertito dalla L. n. 85/2023 saranno ammesse in graduatoria in via residuale rispetto ai criteri di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, ossia solo a seguito dell'integrale soddisfacimento delle domande dei richiedenti (in possesso dei requisiti prescritti) che non beneficiano di tale misura assistenziale pubblica;
- le domande dei nuclei familiari i quali risultino beneficiari nell’anno in corso di prestazioni a sostegno del reddito saranno ammesse in graduatoria in via residuale, ossia solo a seguito dell’integrale soddisfacimento delle domande dei richiedenti (in possesso dei requisiti prescritti) che non abbiano beneficiato delle misure assistenziali pubbliche di cui ai punti precedenti;
- sono esclusi dalla partecipazione i nuclei familiari i quali alla data del 01.11.2024, ultimo giorno utile per la presentazione della domanda, abbiano in essere posizioni debitorie nei confronti dell’Ente (tasse, imposte, tariffe comunali, oneri, diritti di segreteria ecc.).
I criteri appena indicati sono da intendersi, salvo diversa indicazione, come contemporaneamente applicati ai fini della redazione della graduatoria finale di ammissione al contributo.
ART. 5 - CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI E CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO
In base alla normativa vigente relativa ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, ogni domanda sarà sottoposta ai seguenti controlli:
- verifica residenza del/della minore e del genitore;
- verifica che il/la minore per il/la quale si richiede il contributo appartenga al nucleo familiare anagrafico del/la richiedente;
- verifica presso gli enti gestori dei centri estivi della frequenza e del pagamento per l’iscrizione del/della minore per il/la quale si richiede il contributo;
- verifica che l’attestazione ISEE del/della richiedente abbia un valore uguale o inferiore a € 30.000,00, che sia in corso di validità e che non presenti irregolarità;
- verifica della percezione di altri sussidi economici erogati a favore del nucleo familiare;
- verifica dell’insussistenza di debiti del nucleo familiare nei confronti dell’Ente.
Rientrano nelle cause di esclusione dall’ammissione al contributo:
- la verifica della non residenza nel Comune di Gaiarine del/della minore per il/la quale si richiede il contributo e del genitore richiedente;
- la mancata frequenza del centro estivo nelle date indicate nella domanda;
- l’ubicazione della sede del centro estivo al di fuori del territorio comunale;
- il mancato pagamento della retta di iscrizione;
- l’irregolarità dell’attestazione ISEE 2024 o il superamento della soglia di € 30.000,00;
- la sussistenza di posizioni debitore del nucleo familiare nei confronti dell’Ente.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 71 del D.P.R n. 445/2000 e ss.mm.ii., potranno essere effettuati idonei controlli, sia a campione che in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità dei dati dichiarati mediante le dichiarazioni sostitutive. I controlli potranno essere sia preventivi che successivi alla concessione del contributo. A norma inoltre dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Nel caso sia accertata l’erogazione di prestazioni indebite, il Comune provvede alla revoca del beneficio dal momento dell’indebita corresponsione e alle azioni di recupero di recupero di dette somme.
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e ss.mm.ii. in sede di istruttoria il Comune può richiedere il rilascio di dichiarazioni e rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni nonché ordinare esibizioni documentali.
Per maggiori informazioni si rinvia al bando qui allegato.